Che differenza c´è tra Pos e Psc?

Che differenza c´è tra Pos e Psc?

POS e PSC sono due documenti la cui redazione è regolamentata dal Titolo IV del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e che hanno lo scopo di stimare i rischi sul luogo di lavoro e di stabilire le misure di prevenzione e prevenzione da attuare in relazione alle attività svolte all’interno dei cantieri.

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) sono mirati a ridurre la possibilità di incidenti e di infortuni all’interno dei cantieri e dunque contengono le procedure di salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori impiegati in questo settore.

COS’È IL POS

Del POS e della sua redazione abbiamo parlato ampiamente qui.

In poche parole, si tratta del documento che il datore di lavoro è tenuto a redigere, in riferimento al singolo cantiere, per individuare i rischi connessi alle attività e per determinare ogni procedura idonea a evitare tali rischi.

 

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Ma veniamo al PSC.

COS’È IL PSC E CHI LO REDIGE

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è costituito da una relazione tecnica che definisce le diverse fasi operative di lavoro. A suo interno vengono individuate le situazioni di rischio e si prevedono azioni concrete per la messa in sicurezza del cantiere oggetto del documento, soprattutto in termini di valutazione dei rischi da interferenza tra le varie fasi lavorative.

Una volta redatto, il PSC dovrà essere allegato al contratto di appalto.

Sono due le figure coinvolte nella redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento:

  • il Coordinatore dei lavori in fase di progettazione (CSP), che redige il piano di sicurezza e coordinamento;
  • il Coordinatore dei lavori in fase di esecuzione (CSE) che valuta il piano di sicurezza e coordinamento, può richiedere eventuali integrazioni e verifica la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

Oltre al Coordinatore della sicurezza, il titolare d’impresa è il principale responsabile dell’attuazione delle disposizioni indicate nel PSC. Esso deve assicurarsi che tutte le procedure vengano poste in essere in maniera puntuale e precisa e che il piano sia distribuito a tutte le figure coinvolte nella sicurezza del cantiere.

I contenuti minimi da includere nel PSC comprendono:

  • l’identificazione e la descrizione dell’opera; 
  • l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
  • una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; 
  • le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive; 
  • le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
  • le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
  • le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
  • l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
  • la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
  • la stima dei costi della sicurezza.

La redazione del PSC è esclusa in caso di lavori la cui esecuzione è immediata e necessaria per la risoluzione di situazioni di emergenza.

DIFFERENZE TRA POS E PSC

Come anticipato, Piano Operativo di Sicurezza e Piano di Sicurezza e Coordinamento sono due documenti estremamente diversi. 

Un delle principali differenze tra POS e PSC è determinata dalle circostanze in cui si richiedono tali documenti:

  • il POS è richiesto a qualsiasi impresa che voglia avviare un cantiere di lavoro;
  • il PSC, invece, è obbligatorio nel caso in cui nei cantieri siano presenti più imprese che lavorano, anche non contemporaneamente (sia per commesse pubbliche che private), oppure quando si tratta di un’unica azienda affidataria che si avvale di altre imprese per l’esecuzione.

 

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QUALI SONO LE SANZIONI PER LA MANCATA O ERRATA REDAZIONE DELLA PSC?

Le sanzioni possono essere onerose e possono implicare anche provvedimenti penali. Infatti, per irregolarità o inadempienze del PSC, risponde il Coordinatore della sicurezza con sanzioni quali l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro, la stessa sanzione è prevista per il committente che non nomina il Coordinatore della sicurezza nei casi sopra descritti.

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