Documento Valutazione Rischi: Cos´è, chi lo redige e come

Documento Valutazione Rischi: Cos´è, chi lo redige e come

Tra le attività necessarie in ambito di Salute e Sicurezza sul Lavoro uno degli aspetti fondamentali è legato alla redazione del Documento Valutazione Rischi, meglio noto come DVR. 

Il DVR è un documento obbligatorio per tutte le imprese con almeno un lavoratore. 

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D.lgs 81/2008, oltre a stabilire specificatamente i contenuti del Documento di Valutazione Rischi, prevede pesanti sanzioni per chi non rispetta le previsioni di legge.

Negli ultimi anni è aumentata la sensibilità verso le tematiche legate al benessere dei lavoratori e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e questo ha portato con sé una maggiore attenzione da parte degli imprenditori e un maggiore rigore nel rispetto delle normative.

Ma vediamo più nel dettaglio cos’è il DVR e come si redige.

Table Of Contents

COS’È IL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (DVR)

Il DVR è un documento redatto in cartaceo o in formato digitale all’interno del quale devono essere riportati tutti possibili rischi che sono individuati all’interno di un luogo di lavoro e ha lo scopo di analizzare, valutare e prevenire ogni possibile situazione di pericolo che possa arrecare danno alla salute e all’incolumità dei lavoratori.

Il DVR è fondamentale per il monitoraggio, la categorizzazione e l’analisi dei rischi connessi all’attività quotidiana dei dipendenti di un’azienda, nonché per la corretta gestione degli eventuali interventi di miglioramento del benessere del lavoratore.

La redazione del Documento Valutazione Rischi, dunque, prevede la realizzazione di un’analisi completa e dettagliata di ogni possibile rischio (diretto o indiretto) connesso allo svolgimento delle attività lavorative. A fronte di tale analisi approfondita viene realizzato un piano preciso di prevenzione e protezione, che ha lo scopo di eliminare, o verosimilmente ridurre, le probabilità che si verifichino situazioni pericolose.

CHI REDIGE IL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

L’unico responsabile della redazione del DVR è il datore di lavoro, il quale non può delegare questa attività a nessuno. Il datore di lavoro deve conoscere ogni aspetto del Documento Valutazione Rischi ed è tenuto a fare rispettare quanto in esso previsto, al fine di preservare la salute di ogni singolo dipendente. 

Qualora non possedesse tutte le competenze necessarie per la corretta e completa redazione del DVR, il datore di lavoro può decidere di farsi coadiuvare da un tecnico specializzato nel campo della Sicurezza sul Lavoro per un’apposita consulenza o di affidarsi a un servizio di redazione digitale online che gli può permettere di ottenere un DVR a norma di legge in pochi semplici passaggi.

Ma il datore di lavoro non è l’unico coinvolto nella redazione del DVR. Ci sono infatti casi previsti dalla legge che implicano l’intervento di altre figure professionali. 

Questi professionisti sono tre:

  • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
  • il Medico Competente (MC)
  • il Rappresentante dei Lavori (RLS)

Il primo , il RSPP è la figura professionale che, dopo adeguata formazione specifica prevista dal D.lgs 81/208, affianca il datore di lavoro in fase di valutazione dei rischi e lo supporta nella pianificazione delle misure di protezione e prevenzione da mettere in atto. Tale ruolo può essere ricoperto anche dallo stesso datore di lavoro che può scegliere di affrontare il percorso di formazione previsto dalla legge e ottenere le competenze necessarie.

Il secondo, il Medico Competente (o MC), è il responsabile  della sorveglianza sanitaria  e dopo aver preso visione del DVR effettua la visita in relazione ai rischi riportati per ogni mansione lavorativa,  collaborando a volte anche nel perfezionare le valutazioni effettuate datore di lavoro e predispone i relativi  protocolli di sorveglianza sanitaria.

Infine il terzo, il RLS è il Rappresentante dei Lavori e deve essere consultato preventivamente riguardo ai contenuti della valutazione dei rischi. I! RLS riceverà una copia del DVR per presa visione a nome di tutti i lavori dipendenti dell’azienda. Per diventare RLS è necessario che il dipendente si sottoponga a un’adeguata formazione, così come previsto dalla legge.

 

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A COSA SERVE IL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (DVR)

Il DVR è un documento indispensabile affinché l’azienda possa ritenersi in regola con il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro ed è obbligatorio per tutte le imprese con almeno un dipende.

Lo scopo del DVR è quello di permettere all’azienda di avviare un processo virtuoso che porti a una completa valutazione delle probabilità di accadimento di un evento dannoso per i lavoratori coinvolti in ogni fase del processo produttivo, a un concreto calcolo dell’entità del possibile danno che ne può conseguire e, infine, a un’efficace elaborazione delle misure di protezione e prevenzione da mettere in campo al fine di tutelare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

QUANDO È OBBLIGATO IL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (DVR)

Il Documento Valutazione Rischi è obbligatorio per tutte le imprese composte da due o più soci o con almeno un lavoratore dipendente con qualsiasi tipologia di contratto. L’obbligo di riferisce ad aziende operanti in qualunque settore di attività, private o pubbliche e che rientrano in qualsivoglia tipologia di rischio (basso, medio o alto).

Il DVR deve necessariamente essere redatto entro 90 giorni dall’avvio dell’attività d’impresa, o nel caso in cui un’impresa senza lavoratori, decidesse di assumerne uno. Inoltre, il Documento Valutazione Rischi dovrà essere aggiornato nel caso in cui si verificassero significative modifiche nel processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro, o, ancora, a seguito di infortuni importanti oppure, infine, qualora la sorveglianza sanitaria ne ravvisasse la necessità.

La legge prevede che le aziende in attività oltre il periodo di tolleranza di tre mesi che non abbiamo ancora redatto il Documento Valutazione Rischi saranno soggette a sanzioni in caso di controllo da parte degli organismi ispettivi di competenza .

Le uniche realtà esonerate dall’obbligo del DVR sono:

  • i lavoratori autonomi;
  • le imprese familiari (che ricadono nella normativa prevista dall’art. 2222 del Codice Civile).

QUALI SONO I CONTENUTI DEL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (DVR)

Prima di passare alla fase di redazione vera e propria del DVR (in forma cartacea o digitale) è necessario raccogliere alcune informazioni riguardanti l’attività oggetto di valutazione come ad esempio il numero di addetti, le mansioni svolte, le fasi del processo lavorativo e così via.

Dunque, il Documento Valutazione Rischi deve necessariamente contenere:

  • dati anagrafici aziendale; 
  • organigramma del servizio di prevenzione e protezione: anagrafica delle figure professionali coinvolte nella redazione del DVR (RSPP, Medico competente, RLS, dirigenti, preposti);
  • descrizione degli ambienti di lavoro e del ciclo lavorativo: elenco di impianti, macchinari, attrezzature, sostanze chimiche impiegate, ecc.;
  • identificazione delle mansioni;
  • relazione sulla valutazione di tutti i rischi, che individua i pericoli presenti in ogni fase lavorativa e per ogni mansione individuata, i dipendenti esposti ai rischi specifici (rumore, vibrazioni, ROA, CEM, MMC, ecc.), nonché la stima dell’esposizione e della gravità del danno; 
  • programma delle misure di prevenzione e protezione, con le eventuali procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, i tempi di realizzazione e l’indicazione dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare;
  • programma di informazione e formazione dei lavoratori, istruzioni e procedure adottate, procedure di emergenza e pronto soccorso;
  • ogni documentazione utile da allegare: certificazioni relative agli impianti, valutazione del rumore, schede di sicurezza dei prodotti, indagini ambientali e così via;
  • metodo di coinvolgimento delle componenti aziendali nel processo di sicurezza;
  • programma degli interventi migliorativi necessari per aumentare i livelli di sicurezza.

Inoltre, il DVR può essere tenuto, nel rispetto della normativa,  su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato

Il Documento Valutazione Rischi è la fotografia della realtà aziendale così come è stata “catturata” in fase di analisi dei rischi, dunque, non ha una scadenza.

Tuttavia, il DVR deve essere sottoposto a revisione ogni qualvolta avvenissero modifiche significative relative a:

  • processo produttivo;
  • organizzazione del lavoro;
  • nuovi macchinari, attrezzature , sostanze e opere provvisionali;
  • nuove mansioni;

Il DVR deve essere conservato in azienda in formato cartaceo o digitale e deve essere reso disponibile per eventuali visite ispettive svolte da parte degli organi preposti alla vigilanza, che possono richiederne la visione in qualunque momento.

 

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MANCATA O INCOMPLETA ELABORAZIONE: QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE

La mancata o incompleta elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi può comportare pesanti sanzioni per il Datore di Lavoro.

In particolare, la sanzione prevista è l’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.

DVR SPECIALE COVID-19

Una notazione a parte è riservata alla stesura del DVR relativo al contenimento della diffusione della COVID-19.

Infatti, a seguito della diffusione della pandemia da SARS-COV-2, l’INAIL ha redatto un documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio nei luoghi di lavoro e sulle strategie di prevenzione, che contiene una proposta riguardante una metodologia di valutazione del rischio di contagio e di diffusione del virus.

Questo processo di valutazione prende in esame la specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro che nel complesso possono contribuire alla caratterizzazione del rischio connesso alla COVID-19.

Più in particolare nell’effettuare la valutazione si dovrà tenere conto di:

  • esposizione: ci si riferisce alla probabilità che ogni lavoratore ha di venire in contatto con eventuali fonti di contagio nel corso dello svolgimento delle sue specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
  • prossimità: in questo caso è necessario tenere conto delle caratteristiche intrinseche del lavoro svolto, che potrebbero non permettere un sufficiente distanziamento interpersonale per parte del tempo necessario o per la quasi totalità;
  • aggregazione: questo aspetto si riferisce a quelle tipologie di lavoro che prevedono necessariamente il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Naturalmente, ogni azione legata alla valutazione del rischio dovrà essere riconsiderata in base ai dati emersi in modo da allinearsi con i parametri di diffusione del contagio, al fine di prevenire il rischio di diffusione dell’infezione da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro, contribuendo al contenimento della pandemia.

 

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