Nuovo Obbligo di comunicazione dei Lavoratori Autonomi Occasionali

Nuovo Obbligo di comunicazione dei Lavoratori Autonomi Occasionali

La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato al contrasto dell’uso scorretto del “lavoro autonomo occasionale”.

Trattasi di quei lavoratori che non trovando espressa collocazione in altre forme contrattuali, vengono ricondotti alla normativa contenuta nell’art. 2222 cod. civ. che disciplina il Contratto d’opera, in virtù del quale: “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”, e sono sottoposti al regime fiscale di cui all’art.67, co.1, lett. I), del D.P.R. n. 971/1986 (ritenuta d’acconto).

Nella pratica, possiamo affermare che tale tipologia di contrattuale veniva pressoché utilizzata per mascherare ex post i lavoratori trovati “in nero”, non richiedendo, tale inquadramento, alcun onere di comunicazione preventiva.

Questa “furberia” oggi non è più possibile posto che il Legislatore cavalcando l’onda normativa degli ultimi tempi ha, modificato anche tale disciplina.

Infatti, il novellato art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. salute e sicurezza) prevede che:

con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali – al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale - l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

           

In attesa di chiarimenti che interverranno nei prossimi giorni, proviamo a schematizzarne il contenuto.

  • Soggetti interessati:

Innanzitutto la disciplina riguarda solo gli imprenditori che devono adempiere all’obbligo di comunicazione preventiva nei confronti dei lavoratori autonomi occasionali, la cui definizione, come sopra visto, la troviamo nell’art. 2222 cod. civ.

            Soggetti esclusi:

  • I rapporti di natura subordinata;
  • Le collaborazioni coordinate e continuative ex art. 2, co.1, del D.Lgs. n. 81/2015 (già oggetto di comunicazione preventiva);
  • Le prestazioni occasionali ex art. 54 bis del D.L. n. 50/2017 conv. in L. n. 96/2017 (trattasi del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione Occasionale c.d. Lavoro Presto);
  • I rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale” (anch’essi già oggetto di loro specifica comunicazione)
  • Le professioni intellettuali ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale ed assoggettata al regime IVA.

N.B. se però l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, allora sarà oggetto di comunicazione.

  • Quando comunicare:

l’obbligo di comunicazione scatta in relazione ai:

  • rapporti di lavoro avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021)

e va effettuata prima dell’inizio della prestazione lavorativa, risultante dalla lettera di incarico.

N.B. per quando i riguarda i rapporti di lavoro sorti prima ed ancora in essere, o comunque sorti a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, gli stessi avrebbero dovuto essere comunicati entro il 18 gennaio 2022.

  • Come comunicare:

l’obbligo di comunicazione va adempiuto mediante l’invio di SMS o di posta elettronica da inoltrare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro compente per territorio, quindi in base al luogo di svolgimento della prestazione.

N.B. il Dipartimento Regionale del Lavoro della Sicilia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le schede (in formato .doc ed in formato .pdf) che dovranno essere utilizzate per la comunicazione.

  • Cosa comunicare:

La comunicazione dovrà avere un contenuto minimo (in assenza dei quali la comunicazione si riterrà omessa) consistente:

  • Dati del committente e del prestatore;
  • Luogo della prestazione;
  • Sintetica descrizione dell’attività che si svolgerà;
  • Data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale di svolgimento della stessa;
  • Ammontare del compenso.

 

N.B. nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa si dovesse prolungare, oltre il termine indicato nella comunicazione, dovrà effettuarsi una nuova comunicazione pena l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla disposizione summenzionata.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata prima dell’inizio dell’attività della prestazione.

  • Sanzioni:

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500 per ogni lavoratore autonomo occasionale.

ATTENZIONE: i lavoratori occasionali NON comunicati rientrano anche nel conteggio dei lavoratori irregolari e pertanto nel caso di superamento della soglia del 10%, l’Ispettorato del Lavoro può emettere il provvedimento di sospensione dl attività imprenditoriale.

Fonti:

  • Comunicato n. 2/2022 Prot. 1375 del 14/01/2022 Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative;
  • Nota INL n. 29 del 11/01/2022;
  • L. n. 215/2021 di conv. Del D.L. 146/2021

Avv. Silvia Giuliano

Foro di Palermo

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