Piano Operativo di Sicurezza cantiere (POS): Cos´è, chi lo redige e come

Piano Operativo di Sicurezza cantiere (POS): Cos´è, chi lo redige e come

Quando si parla di Salute e Sicurezza sul Lavoro all’interno dei cantieri, insieme alla stesura del  Documento Valutazione Rischi, uno degli aspetti più importanti è quello che riguarda la redazione del Piano Operativo di Sicurezza, meglio conosciuto come POS di Cantiere.

Il POS è un documento obbligatorio per tutte le imprese esecutrici di un cantiere temporaneo o mobile, nonché per tutte le imprese subappaltatrici.

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D.lgs 81/2008, oltre a stabilire specificatamente i contenuti del Piano Operativo di Sicurezza, prevede pesanti sanzioni per chi non rispetta le previsioni di legge.

Il Piano Operativo di Sicurezza, insieme al Documento Valutazione dei Rischi (il DVR), è il documento principale che contribuisce alla creazione di una buona reputazione dell’azienda.

Ma vediamo più nel dettaglio cos’è il POS e come si redige.

Table Of Contents

COS’È IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

Il POS è un documento che deve essere elaborato, in cartaceo o in formato digitale, dal datore di lavoro che si trova a capo di ciascuna delle imprese esecutrici che operano all’interno di un cantiere, siano esse appaltatrici o subappaltatrici.

Il Piano Operativo di Sicurezza oltre a essere un documento richiesto dalla legge, incide nel migliorare di fatto la sicurezza al lavoro.

Lo scopo del POS è quello di descrivere le contromisure più efficaci da adottare nelle attività di cantiere allo scopo di salvaguardare l’incolumità fisica dei lavoratori. Si tratta, dunque, di uno strumento pratico e concreto che ha l’obiettivo di comunicare le azioni di salvaguardia dell’incolumità e di permettere di farle mettere in pratica da tutti i soggetti coinvolti, con il fine unico di tutelare la sicurezza dei lavoratori.

CHI REDIGE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

Il Piano Operativo di Sicurezza viene redatto e firmato dal datore di lavoro (art. 89 D.lgs 81/2008), sotto la sua piena responsabilità di fronte alla legge, sia per quanto concerne i contenuti, sia in riferimento alla loro implementazione in cantiere. Valgono per il POS le stesse disposizioni di legge relative al Documento Valutazione Rischi.

Per la stesura del Piano Operativo di Sicurezza nel cantiere il datore di lavoro dovrà tenere conto:

  • della valutazione dei rischi per i lavoratori dell’impresa;
  • delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
  • dell’organizzazione della sicurezza dell’impresa.

Per quanto la redazione del POS possa a volte risultare complessa, ciò non toglie che il datore di lavoro deve essere pienamente consapevole dei suoi contenuti e impegnarsi quotidianamente al rispetto di quanto in esso riportato al fine di garantire il benessere complessivo dei lavoratori e di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. 

La buona pratica della sicurezza sul lavoro è necessaria non solo per la salute e l’integrità dei lavoratori, ma più in generale, per fare sì che l’azienda possa crescere in maniera sana e con un’ottima reputazione. Oggi più che in passato, l’immagine che il committente ha dell’impresa è inestricabilmente legata alla sua capacità di rispettare le regole e all’attenzione che pone nei confronti dei propri dipendenti.

 

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A COSA SERVE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

Il POS è il documento all’interno del quale viene riportata la valutazione dei rischi della singole attività svolte all’interno del cantiere e viene redatto allo scopo che ogni lavorazione possa essere gestita in sicurezza, per azzerare il numero di incidenti e infortuni che possono avere luogo all’interno di un cantiere nel corso delle attività lavorative.

Il Piano Operativo di Sicurezza non rallenta il ciclo produttivo, ma rappresenta un investimento volto a migliorare ogni aspetto della fase di produzione e incide altresì positivamente sulla qualità del prodotto finale.

QUANDO È OBBLIGATO IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.lgs 81/2008) stabilisce che il POS è sempre obbligatorio per tutte le imprese che operano (anche in subappalto) all’interno di cantieri, ivi compresi quelli temporanei o  mobili. La legge prevede altresì che debba essere redatto un Piano Operativo di Sicurezza per ogni cantiere.

Qualora fossero presenti più imprese sarà necessario più di un POS, uno per ciascuna azienda, e ognuno di essi dovrà essere coerente con il Piano Sicurezza Coordinamento Cantieri (PSC) trasmesso dall’impresa affidataria, e redatto da un Coordinatore della Sicurezza.

Il Piano Operativo di Sicurezza nei cantieri non è obbligatorio in un caso specifico:

  • lavoratori autonomi: essi, in quanto categoria che esercita la propria attività senza alcuna subordinazione e in maniera autonoma, non rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 17 comma 1 lettera A, che stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici. Ad ogni modo, restano obbligati a fornire tutte le informazioni relative ai rischi specifici della loro attività che potrebbero generare interferenza alle altre imprese coinvolte (art. 26 D.lgs 81/2008);

QUALI SONO I CONTENUTI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

Come previeto dall’allegato XV del D.lgs 81/2008, i contenuti minimi del POS sono:

  • i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
    • il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
    • la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
    • i nominativi degli addetti al pronto soccorso, addetti antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
    • il nominativo del medico competente ove previsto;
    • il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
    • i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
    • il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
  • le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
  • la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
  • l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
  • l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
  • l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  • l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
  • le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto;
  • l’elenco dei Dispositivi di Individuale (DPI) forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
  • la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

 

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PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA: COME SI REDIGE

La reazione del POS deve rispondere ai requisiti specifici di semplicità, brevità, comprensibilità, specificità e coerenza e deve potere essere consultabile da tutte le figure professionali presenti in cantiere.

Nel POS devono essere riportate informazioni generali, articoli di legge e norme tecniche che possano garantire la completezza e l’idoneità del documento, che deve essere sempre considerato come uno strumento operativo di pianificazione degli interventi di prevenzione.

MANCATA O INCOMPLETA ELABORAZIONE DEL POS: QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE

La mancata o incompleta elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza può comportare pesanti sanzioni per il Datore di Lavoro e può portare anche alla sospensione dell’attività.

In particolare, le sanzioni previste sono: 

  • Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro , per la mancata elaborazione del P.O.S. 
  • se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.457,02 a 9.828,05 euro 
  • se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV: ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro  

 

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