FORMAZIONE DEI LAVORATORI: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

FORMAZIONE DEI LAVORATORI: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il D.lgs 81/2008 sottolinea chiaramente l’importanza della formazione dei lavoratori in merito alle questioni legate alla sicurezza sul lavoro.

In particolare, gli articoli 36 e 37 stabiliscono chiaramente quali sono gli obblighi del datore di lavoro circa la formazione e all’informazione dei suoi dipendenti.

Più precisamente, l’articolo 36 stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere a informare i lavoratori su:

  • rischi per la  salute e la sicurezza connessi all’attività svolta nell’impresa in generale;
  • procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione;
  • nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di sicurezza;
  • nominativi di RSPP ed RLS;
  • rischi specifici a cui è esposto in relazione alla mansione svolta;
  • pericoli connessi all’uso di sostanze e elementi pericolosi;
  • misure e attività di protezione e prevenzione adottate.

L’articolo 37, invece, obbliga il datore di lavoro ad assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente rispetto a:

  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione; 
  • organizzazione della prevenzione aziendale;
  • diritti e doveri dei vari soggetti aziendali;
  • organi di vigilanza, controllo e assistenza;
  • rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO SECONDO L’ART. 37

L”articolo 37 D.Lgs. del n. 81/2008 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) rappresenta il caposaldo immateriale e definisce gli obblighi fondamentali, sanzionando come reati penali i commi che determinano l’obbligo formativo. 

Come abbiamo visto più sopra, il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche. 

La sanzione per la violazione è l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da  1.474,21 a 6.388,23 euro

Per quanto riguarda la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di sopra, esse sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

  • della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  • del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Inoltre, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Secondo quanto stabilito Corte di Cassazione, il datore di lavoro deve controllare che siano osservate non solo le disposizioni di legge, ma altresì quelle, eventualmente impartite in aggiunta al lavoratore. Ciò determina che, nell’esercizio dell’attività lavorativa, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, «integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche». «È infatti il datore di lavoro che, quale responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro non corrette».

Tale responsabilità è, infine, evidente nell’art. 2087 Codice Civile, il quale stabilisce che «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,  l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

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