IL LAVORATORE IN NERO E LA SUA TUTELA NEL TESTO UNICO (D.lgs 81/2008) SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

IL LAVORATORE IN NERO E LA SUA TUTELA  NEL TESTO UNICO (D.lgs 81/2008) SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La definizione di lavoratore nel Testo Unico è molto ampia e comprende tutte le persone che svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, che sono regolati da una normativa specifica.

La definizione di lavoratore è importante perché implica il riconoscimento di una serie di diritti e tutele in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che sono garantiti dal Testo Unico e dalle altre fonti normative, contrattuali e giurisprudenziali. Questi diritti e tutele riguardano, ad esempio, la formazione, l’informazione, la consultazione, la partecipazione, la prevenzione dei rischi, la sorveglianza sanitaria, la tutela in caso di infortunio o malattia professionale, la responsabilità civile e penale del datore di lavoro e dei dirigenti, le sanzioni amministrative e penali in caso di violazione delle norme, il risarcimento del danno, ecc.

La definizione di lavoratore è anche inclusiva, nel senso che non si limita a considerare solo i lavoratori subordinati con un contratto di lavoro regolare, ma si estende anche ad altre figure che svolgono un’attività lavorativa in modo autonomo o parasubordinato, o che sono inseriti in forme di lavoro atipiche o flessibili. In particolare, il Testo Unico equipara al lavoratore:

  • il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
  • l’associato in partecipazione, che è una figura contrattuale prevista dal Codice civile, che consiste in un rapporto di collaborazione tra un’impresa e un soggetto che apporta il proprio lavoro o una propria opera intellettuale, in cambio di una partecipazione agli utili dell’impresa;
  • il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, che sono esperienze di apprendimento e di inserimento nel mondo del lavoro, promosse da enti pubblici o privati, in base a specifiche disposizioni delle leggi regionali;
  • l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale, nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
  • i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, che svolgono attività di soccorso e di emergenza in caso di calamità naturali o di eventi straordinari;
  • il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, che disciplina il lavoro a domicilio, cioè quello svolto da un lavoratore presso il proprio domicilio o in un locale di sua scelta, in modo prevalentemente personale, con l’ausilio di strumenti informatici o telematici, per conto di un datore di lavoro.

La definizione di lavoratore nel Testo Unico ha anche il merito di evidenziare il fatto che anche il lavoratore in nero, cioè quello che svolge un’attività lavorativa senza essere regolarmente assunto e senza il pagamento delle imposte e dei contributi, è un lavoratore tutelato. Infatti, il Testo Unico non fa distinzione tra lavoratori regolari e irregolari, ma si applica a tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Questo significa che il lavoratore in nero ha diritto alla stessa tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori regolari, e che il datore di lavoro che lo occupa è soggetto alle stesse responsabilità e sanzioni previste dal Testo Unico e dalle altre norme in caso di inadempimento. Inoltre, il lavoratore in nero ha diritto a vedersi riconosciuto il rapporto di lavoro e a ottenere le differenze retributive e contributive maturate e non versate, oltre al risarcimento del danno eventualmente subito.

La definizione di lavoratore nel Testo Unico, quindi, è una definizione che mira a garantire l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale, attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Si tratta di una definizione che risponde ai principi costituzionali di uguaglianza, dignità e tutela del lavoro, e che si adatta alle trasformazioni del mercato del lavoro e alle nuove esigenze di flessibilità e di qualificazione.

Dott. Salvatore Piscitello

 

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