LA FIRMA DEL DVR ( DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI) NON E´ OBBLIGATORIA , BASTA LA DATA CERTA INFORMATICA

LA FIRMA DEL DVR ( DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI) NON E´ OBBLIGATORIA , BASTA LA DATA CERTA INFORMATICA

Il comma 2 dell’art. 28 del D.lgs 81/2008 riguarda il documento di valutazione dei rischi (DVR) per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che il datore di lavoro deve redigere e aggiornare secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 1, lettera a), dello stesso decreto.

Il comma 2 stabilisce che il DVR può essere tenuto su supporto informatico, purché sia rispettata la normativa di cui all’art. 53 del decreto, che disciplina le modalità di conservazione, trasmissione e certificazione dei documenti informatici.

Inoltre, il comma 2 stabilisce che il DVR deve essere munito di data certa, che può essere ottenuta anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’art. 53, oppure tramite la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro.

La data certa serve a dimostrare che il DVR è stato redatto in un determinato momento e che non è stato modificato successivamente. La data certa è importante ai fini della responsabilità civile e penale del datore di lavoro in caso di infortuni o malattie professionali.

Il comma 2 precisa anche che, ai soli fini della prova della data, il DVR deve essere sottoscritto dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e dal medico competente, ove nominato.

La sottoscrizione di queste figure non implica una condivisione o una validazione del contenuto del DVR, ma solo una verifica della data di redazione. Queste figure hanno infatti il compito di collaborare con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure di prevenzione e protezione, ma non sono responsabili della redazione del DVR, che spetta esclusivamente al datore di lavoro.

Il DVR deve contenere, secondo il comma 2, i seguenti elementi:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Dott. Salvatore Piscitello

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