Novità sul provvedimento di sospensione dell´attività imprenditoriale

Novità sul provvedimento di sospensione dell´attività imprenditoriale

Riflessioni sul testo del novellato art. 14 del D.Lgs. n.81/2008 rubricato “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.

La presente disamina prende spunto in occasione della vicenda concreta prospettatami da un mio assistito il quale, in occasione di un accesso ispettivo effettuato presso la propria ditta, da parte degli ispettori in servizio presso l’INAIL di Palermo, veniva raggiunto - giorni dopo - dalla notifica del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa emanata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Palermo, sulla scorta degli atti trasmessi dall’INAIL di Palermo.

Considerato che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è un istituto disciplinato dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico sulla sicurezza) finalizzato a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nonché a far cessare il pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori, si può affermare che esso costituisce il provvedimento ispettivo di più immediato impatto nei confronti del datore di lavoro, la cui attività può subire un arresto momentaneo in presenza di determinati presupposti e nei fatti paralizzare l’attività d’impresa.

Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è stato introdotto nell’ordinamento giuslavoristico del nostro Pese nell’agosto del 2006 ed il fine che ha mosso il Legislatore è stato quello di assicurare una più efficace azione di prevenzione, oltre che di repressione del lavoro sommerso, ma soprattutto quello di ridurre l’incidenza degli infortuni sul lavoro nell’ambito dei cantieri edili che, da un punto di vista statistico, sono sempre stati i luoghi maggiormente caratterizzati da questo deplorevole fenomeno.

Si può, dunque, affermare che sin dall’iniziale emanazione, il provvedimento di sospensione ha assunto una natura ed una funzione mista, nel senso che accanto ad esigenze di tipo “cautelare” ne sono individuabili omologhe di tipo “sanzionatorio”.

Posto che l’art. 14, co. 1, D.Lgs. n. 81/2008 non specifica espressamente che la sospensione dell’attività vada adottata nelle immediatezze dell’accesso ispettivo, dottrina e giurisprudenza hanno fornito un’interpretazione della disposizione tesa a valorizzare lo stretto collegamento tra la situazione irregolare accertata e l’atto ispettivo emesso. Soltanto una siffatta interpretazione, infatti, permette di valorizzare l’esigenza – anche – cautelare dell’atto.

Al contrario, un’interpretazione che ammettesse l’emanazione del provvedimento di sospensione non nelle immediatezze dell’accesso ispettivo, ma in un non meglio precisato momento successivo dell’accertamento ispettivo, esalterebbe soltanto la finalità sanzionatoria.

Essendo, dunque, del tutto pacifica la natura, quantomeno, mista del provvedimento di sospensione (cautelare e sanzionatoria) appare necessaria la sua adozione in pendenza dell’accertamento di una situazione irrispettosa della legge.

Maggiori criticità potrebbero nascere nell’ipotesi in cui, come avvenuto nel caso di specie, la sospensione dell’attività imprenditoriale è adottata, in diversa data, dal competente Ispettorato del Lavoro su segnalazione di irregolarità accertate da altri organi di controllo: nella fattispecie in esame dagli ispettori del lavoro in servizio presso l’INAIL di Palermo.

Atteso che l’art. 11 del D.Lgs. n. 106/2009 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.81/2008” attribuisce, non a tutto il personale ispettivo, bensì ai soli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro il potere di adottare il del provvedimento di sospensione, può verificarsi l’ipotesi in cui tali organi adottino il provvedimento di sospensione “anche su segnalazione di – altre – amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze”.

In tali casi il Ministero del Lavoro - con la circolare n. 33/2009 - ha stabilito che: il provvedimento di sospensione può essere adottato anche su segnalazione di altre pubbliche amministrazioni, il c.d. Provvedimento “su segnalazione”, purché non siano trascorsi più di 7 giorni dall’accertamento.

Tuttavia, oggi, a fronte del recentissimo intervento modificatore introdotto dal D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 e convertito in L. 17 dicembre 2021 n. 215, tale equilibrio interpretativo sembra pericolosamente vacillare.

Infatti, alcune delle modifiche introdotte sono da reputarsi peggiorative rispetto allo stato di diritto vigente in precedenza.

In particolare il novellato art. 14, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone nell’ipotesi di adozione del Provvedimento di Sospensione adottato su “segnalazione”, quanto segue: “L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell’immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

In base alla vigente normativa si assiste ad uno svilimento, non solo, della tutela del lavoro nero ma anche della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, soprattutto nei cantieri edili.

Una siffatta disposizione normativa comporta la violazione dei diritti facenti capo sia ai lavoratori sia ai datori di lavoro.

In ordine ai lavoratori il far discendere la decorrenza del termine di sette giorni dal ricevimento, da parte degli ispettori del lavoro, del relativo verbale di primo accesso e non più dal giorno dell’accesso ispettivo - per poter emettere un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale su “segnalazione” - costringe di fatto il lavoratore a continuare a lavorare in “in nero”.

Ancor di più nel caso di cantieri edili, la cui attività andrebbe sospesa a fronte dell’accertamento di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, in virtù della nuova normativa, si autorizza la continuazione dello svolgimento dell’attività lavorativa in situazione di pericolo per un tempo indefinito.

In breve si autorizza lo svolgimento del lavoro nero e la violazione della normativa a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro fino al momento in cui, in assoluta discrezione, l’organo che ha effettuato il controllo decida di trasmettere la documentazione necessaria all’ispettorato territorialmente competente e quest’ultimo avrà poi a disposizione ulteriori sette giorni di tempo per adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Si giunge, così, anche alla lesione dei diritti dei datori di lavoro: infatti, non essendo controllabile né essendo, di fatto, indicata negli atti la data in cui l’ispettorato riceve la documentazione da parte dell’organo che ha proceduto all’accesso ispettivo, viene leso il diritto di difesa del “trasgressore” a fronte della mancata osservanza da parte dell’amministrazione del dovere di trasparenza che ispira l’attività amministrativa.

Viene da pensare, senza cadere eccessivamente nei luoghi comuni, che tale disposizione sia stata pensata esclusivamente a tutela delle lungaggini procedimentali della P.A.: in tal modo, infatti, i ritardi che potrebbero sorgere nell’adozione di provvedimenti di sospensione “su segnalazione” sarebbero sanati dalla novella normativa che - è evidente - non tutela i reali interessi sottostanti alla natura del provvedimento di sospensione.

Si auspica una correzione del punto attraverso chiarimenti interpretativi ad opera del Ministero del lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al fine di far luce sulla questione in esame.

Avv. Silvia Giuliano

Foro di Palermo.

 

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