Nuove Regole e Sospensione Attività - Aggiornamento 2022 del D.lgs 81/2008

Nuove Regole e Sospensione Attività - Aggiornamento 2022 del D.lgs 81/2008

NUOVE REGOLE NEI I LUOGHI DI LAVORO

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E SOSPENSIONE ATTIVITA’

DI INTERESSE PER TUTTE LE IMPRESE E GLI ISTITUTI SCOLASTICI

Con la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, si rivedono alcuni aspetti importanti della gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro, che apportano alcune modifiche al D.lgs 81/2008.

Sospensione Attività :   

Una particolare attenzione è stata rivolta al Servizio di Prevenzione e Protezione e all’implementazione dei compiti dello stesso, aumentando non solo le sanzioni, ma introducendo anche la sospensione dell’attività per la non ottemperanza a diversi obblighi che vanno dalla mancata Valutazione dei rischi alla formazione e addestramento dei lavoratori, dalla mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile alla mancata elaborazione del POS e del Piano di Emergenza ed evacuazione.  Anche la cattiva gestione di alcuni rischi può causare la sospensione dell’attività, come la caduta dall’alto, il rischio seppellimento, elettrico e mancato controllo dei dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo.

Nuova Formazione per il Datore di Lavoro e maggiore controllo su quella del Lavoratore :

Viene richiesto un Datore di Lavoro più consapevole, obbligandolo a fare lui stesso una formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, demandando alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali, l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, prevista entro il 30 Giugno 2022. Nella stessa Conferenza Stato Regioni  verranno individuate le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, quindi costante verifica del feedback della formazione ricevuta puntando cosi ad una maggiore consapevolezza dei lavoratori, spingendoli sempre di più a una loro partecipazione sempre più attiva, finalizzata ad innalzare la cultura della sicurezza, maggiore attenzione e di conseguenza a una loro riduzione.

Il Registro Addestramento lavoratori, nuovo adempimento anche informatizzato ­:

Già l’Articolo 73 obbligava e obbliga il datore di lavoro a provvedere, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente sia alle condizioni di impiego delle attrezzature che alle situazioni anormali prevedibili. Quindi Il datore di lavoro già provvedeva altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. Ricordiamo inoltre, che con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 ha individuato le attrezzature di lavoro per le quali è stata richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione. Adesso la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 modificando il D.ls 81/2008 ha posto una maggiore attenzione sia alla formazione che all’addestramento specifico che devono avvenire in occasione, della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. Puntualizzando che l’addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, che questo consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Quindi si pone una maggiore leva sugli aspetti Informazione, Formazione e ancora più di prima sull’Addestramento, ponendo un ulteriore obbligo in capo al Datore di Lavoro il quale deve dare evidenza e quindi tracciabilità, di tutte le attività di addestramento anche in modalità informatizzata, attraverso un apposito registro il “Registro di Addestramento”, dove devono essere registrate tutte le attività di ogni lavoratore in riferimento all’addestramento su attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale utilizzati.  è evidente la spinta che dà il legislatore ad aumentare l’attenzione sui fattori di conoscenza che devono essere trasferiti ai diretti protagonisti, ovvero ai lavoratori, sperando che tutto questo non si trasformi in una semplice compilazione di documenti cartacei che diano evidenza del solo aspetto formale, trascurandone quello sostanziale, diventando per le imprese un ulteriore peso farraginoso, incapace di dare risultati positivi in termini di qualità e produttività. Se invece ne viene preso l’aspetto di opportunità e ci si rende conto che un lavoratore ben informato, formato e addestrato e più consapevole del suo ruolo, non solo diventa una sana e ricca risorsa aziendale ma riesce a migliorare parecchi aspetti del ciclo produttivo in termini di qualità e produttività, riducendo anche i costi aziendali. Basti pensare che l’utilizzo corretto e in sicurezza di una macchina piuttosto che un’attrezzatura o sostanza ne riduce anche gli sprechi, e cosa ancora più preziosa si riducono i rischi, inserendo il lavoratore in un contesto più sano dove il fattore culturale sicurezza sul lavoro diventa un valore aziendale, rendendo l’impresa proattiva e al passo con i tempi.

Obbligo di nomina del Preposto, novità Organizzative e nuove regole Gestionali :

Continuando la sua attenzione sui protagonisti del sistema sicurezza nei luoghi di lavoro La Legge 17 dicembre 2021, n. 215 introducendo nel D.lgs 81/2008 altri aspetti importanti finalizzati a migliorare la gestione del Servizi di Prevenzione e Protezione. Come detto precedentemente viene dedicata una formazione specifica al datore di lavoro, primo Anello del Servizio di Prevenzione, che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Rilevante è la maggiore attenzione che viene data un altro attore del Servizio di Prevenzione, il Preposto, che assume un ruolo di maggior protagonista nel luogo di lavoro, intanto, all’Art. 18 del D.81/2008 viene aggiunto il comma b-bis, che obbliga il Datore di Lavoro o il Dirigente ad individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. Con il co.7-ter.) Dell’Art.37 viene evidenziato l’importanza della formazione, puntualizzando che per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.  Viene anche arricchito l’Art. 19 – Obblighi del Preposto, il quale oltre a sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, deve Adesso, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Quindi un preposto con maggiori poteri, ma anche responsabilità, e in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, non solo informare i diretti superiori ma addirittura adesso deve interrompere l'attività del lavoratore. Viene rafforzato la lettera f.) del co.1. dell’Art. 19 con la lettera f-bis) che pone maggiore attenzione a non solo segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta,  ma viene aggiunto con la lettera f)-bis che in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate. Quindi un Preposto più attivo con un ruolo meglio definito e maggiormente responsabilizzato ma anche maggiormente gratificato dalla lettera b)-bis co.1.  dell’Art. 18 il quale specifica che gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività, e che Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. Un Preposto messo al centro di un Servizio di Prevenzione e Protezione quale anello di congiunzione fra l’organo dirigenziale e i lavoratori, capace adesso non solo di prendere decisioni e dare ordini ma, cosa che prima non poteva fare, interrompere l’attività lavorativa del lavoratore che non osserva le disposizioni impartite dall’organo dirigenziale, dandone ovviamente comunicazione a quest’ultimo. Quindi un importante ruolo al punto che con il nuovo co.8-bis) dell’Art.26 (obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione),i Datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di Preposto.

Esentati I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche dalla responsabilità civile, amministrativa e penale e la redazione congiunta del documento di valutazione redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta:                                                                                                                             

All’Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, vengono aggiunti il co. 3.1 e il co. 3.2 che chiariscono il nuovo ruolo dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche con meno responsabilità.  Come prima resta sempre co. 3.bis) che obbliga i Dirigenti a vigilare in capo agli obblighi dei: Preposti, Lavoratori, progettisti, Fabbricanti e Fornitori, istallatori e Medico Competente. Ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati, precedentemente citati, qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. Quindi necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.  Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

Dott. Salvatore Piscitello

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