Patente a Punti per le Imprese Edili dal 1° Ottobre 2024 - Nuove Responsabilità e Sanzioni per datori di lavoro e Committenti

Patente a Punti per le Imprese Edili dal 1° Ottobre 2024 - Nuove Responsabilità e Sanzioni per datori di lavoro e Committenti

A partire dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese del settore delle costruzioni saranno soggette al sistema di patente a punti, con un’attenzione e sanzioni maggiori per i committenti. Questo è stato stabilito nello schema di decreto-legge “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” del 26/02/2024.

Il governo ha risposto istituendo la patente a punti per le imprese del settore delle costruzioni a partire dal primo ottobre di quest’anno. Contemporaneamente, ha delegato maggiori responsabilità ai committenti, aumentando le misure di controllo a loro carico nell’affidamento dei lavori alle imprese in relazione ai requisiti tecnico-professionali, con un conseguente aumento delle sanzioni.

Già nell’Art. 27 del D.lgs 81/2008, veniva evidenziato che, con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi doveva essere realizzato almeno attraverso l’adozione e diffusione di uno strumento che consentisse la continua verifica dell’idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza.

Questo strumento doveva operare attraverso l’attribuzione alle imprese e ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misurasse tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con le nuove disposizioni del governo contenute nello schema di decreto-legge sopracitato, vengono formalizzate le modalità riguardanti la qualificazione delle imprese, modificando così in gran parte l’Art 27 del D.lgs 81/2008 riguardante il Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

A partire dal 1° ottobre di quest’anno, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti a possedere la patente a punti, in formato digitale, rilasciata dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Per ottenere la patente a punti, che permette di operare in cantieri temporanei o mobili, le imprese e i lavoratori autonomi devono presentare la seguente documentazione all’Ispettorato del Lavoro:

  1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato: Questa iscrizione conferma la legittimità dell’attività commerciale.
  2. Adempimento degli obblighi formativi: Questo include l’adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come previsto dall’articolo 37. I lavoratori autonomi devono adempiere agli obblighi formativi previsti dal presente decreto.
  3. Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): Questo documento attesta la regolarità contributiva dell’impresa. È necessario che sia in corso di validità.
  4. Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): Questo documento è fondamentale per dimostrare che l’impresa ha adeguatamente valutato i rischi lavorativi.
  5. Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF): Questo documento attesta la regolarità fiscale dell’impresa.

La patente a punti ha un punteggio iniziale di trenta crediti e permette alle imprese del settore delle costruzioni di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. La patente subisce decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Decurtazioni di punti abbinati alle relative violazioni:

10 crediti per accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I, ovvero:

  • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione.
  • Mancata formazione ed addestramento del lavoratore.
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.
  • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS).
  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto.
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
  • Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
  • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.

7 crediti per accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI, i rischi sono:

  • Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5.
  • Lavori che espongono i lavoratori a caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
  • Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.
  • Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
  • Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
  • Lavori in prossimità di linee elettriche aree3 a conduttori nudi in tensione.
  • Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
  • Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
  • Lavori subacquei con respiratori.
  • Lavori in cassoni ad aria compressa.
  • Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
  • Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

5 crediti per provvedimenti sanzionatori riguardanti impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico.

Decurtazioni di punti in caso di incidenti:

  • 20 crediti in caso di incidenti che provocano la morte del lavoratore.
  • 15 crediti per un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale.
  • 10 crediti per un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni.

 

In caso di infortuni che causano la morte o un’inabilità permanente al lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere cautelativamente la patente per un massimo di dodici mesi. L’Ispettorato stabilisce i criteri, le procedure e i termini della sospensione. Ogni provvedimento deve indicare i crediti decurtati, ma la decurtazione totale non può superare i 20 crediti.

I crediti decurtati possono essere reintegrati , di seguito vediamo come : 

  • cinque crediti a seguito della frequenza,  di corsi di formazione  per datore di lavoro, dirigenti e preposti in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 
  • I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di 15. 
  • Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui al comma 2, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui al comma 2. 
  • cinque crediti di incremento di punteggio per le imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30. 

Ecco una versione rivista e ordinata dei contenuti che hai fornito:

I crediti decurtati possono essere reintegrati nel seguente modo:

  • Corsi di formazione: Si possono riacquistare cinque crediti frequentando corsi di formazione per datore di lavoro, dirigenti e preposti in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È necessario trasmettere una copia dell’attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
  • Limite di crediti riacquistati: I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15.
  • Incremento di crediti dopo due anni: Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, a condizione che l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti.
  • Adozione di modelli di organizzazione e di gestione: Le imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 ricevono un incremento di punteggio di cinque crediti.

 

Le imprese e i lavoratori autonomi con meno di 15 crediti sulla patente non possono operare in cantieri temporanei o mobili, a meno che non stiano completando un’attività già in corso. Se operano senza patente o con meno di 15 crediti, rischiano una sanzione da 6.000 a 12.000 euro e l’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi. Queste regole possono essere estese ad altri settori tramite un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. 

Non sono tenute al possesso della patente a punti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA. 

Infine i Committenti o i responsabili dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo vengono maggiormente attenzionati al controllo della verifica dei requisiti tecnico professionali fra cui anche il controllo della patente a punti e di conseguenza vengono anche per loro inasprite le sanzioni per i mancati adempimenti a loro carico.

Di seguito riportiamo alcuni dei principali obblighi e adempimenti sia vecchi che nuovi a carico di Committenti e responsabile dei lavori : 

  • verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, quindi :
  •  Avere indicato dall’impresa esecutrice il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti interni all’impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento degli Obblighi in capo al  datore di lavoro dell’impresa affidataria
  •  Verificare l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto ( quindi camerale congruo col tipo di lavori da eseguire)
  • Ricevere il documento di valutazione dei rischi dell’impresa affidataria  
  • Verificare il DURC , documento unico di regolarità contributiva 
  • Ricevere la dichiarazione da parte dell’impresa di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi 
  • I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto, specifica documentazione attestante la conformità  di macchine, attrezzature e opere provvisionali , elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione , attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente ,documento unico di regolarità contributiva 
  • In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui sopra.
  • Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti tecnico professionali; 

inoltre i Committenti e i Responsabili dei lavori devono:

  •  Chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, 
  • una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 
  • Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, basta la  presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
  • verificano il possesso della patente a punti nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestato di qualificazione SOA;”
  • trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi,   e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione precedentemente elencata

Committenti o responsabili dei lavori:

I Committenti o i responsabili dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, devono prestare particolare attenzione alla verifica dei requisiti tecnico-professionali, incluso il controllo della patente a punti. Di conseguenza, le sanzioni per i mancati adempimenti a loro carico sono state inasprite.

Obblighi e adempimenti dei Committenti e responsabili dei lavori:

  1. Verifica dell’idoneità tecnico-professionale: Devono verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.
  2. Nominativo del soggetto incaricato: Devono avere indicato dall’impresa esecutrice il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti interni all’impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento degli obblighi in capo al datore di lavoro dell’impresa affidataria.
  3. Verifica dell’iscrizione alla camera di commercio: Devono verificare l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto.
  4. Ricezione del documento di valutazione dei rischi: Devono ricevere il documento di valutazione dei rischi dell’impresa affidataria.
  5. Verifica del DURC: Devono verificare il DURC, documento unico di regolarità contributiva.
  6. Ricezione della dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi: Devono ricevere la dichiarazione da parte dell’impresa di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.
  7. Verifica dell’idoneità dei subappaltatori: In caso di subappalto, il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui sopra.
  8. Verifica del possesso della patente a punti: Devono verificare il possesso della patente a punti nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestato di qualificazione SOA.
  9. Trasmissione di documenti all’amministrazione concedente: Devono trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione precedentemente elencata. 

Obblighi specifici per i lavoratori autonomi:

I lavoratori autonomi devono esibire almeno: iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto, specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali, elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione, attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente richiesta, e il documento unico di regolarità contributiva.

Cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno:

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti tecnico professionali.

Ulteriori obblighi dei Committenti e dei Responsabili dei lavori:

Devono chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, e una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, basta la presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

Sanzioni per il committente o il responsabile dei lavori:

  1. Mancata nomina del coordinatore della sicurezza: Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, la mancata nomina del coordinatore della sicurezza è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.
  2. Mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie: Questa violazione è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro.

Inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie (comma c dell’art 157):

La sanzione amministrativa pecuniaria passa da 614,25 a 2.211,31 euro a 711,92 a 2.562,91 euro per le seguenti violazioni:

  1. Mancata comunicazione dei nominativi del coordinatore: Mancata comunicazione alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
  2. Mancata verifica del possesso della patente a punti: Mancata verifica del possesso della patente a punti nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente in quanto in possesso dell’attestato di qualificazione SOA.
  3. Mancata trasmissione di documenti all’amministrazione concedente: Mancata trasmissione all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, della copia della notifica preliminare, del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, e della dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione previste.
  4. Mancata trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento: Mancata trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori.

 

Dott. S.Pisicitello 

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